La figura professionale del massaggiatore olistico e del benessere psicofisico è da considerarsi a tutti gli effetti un’attività professionalmente legittima ai sensi della Costituzione Italiana (art. 3, 4, 35, 41) e del Codice Civile art. 2222 c.c., conforme alla norma UNI 11713:2018 del 31 maggio 2018 e disciplinata dalla Legge n. 4 del 2013 sulle professioni non regolamentate ed approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.
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